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Il marchio

“SHOWY BOYS” E’ UN MARCHIO REGISTRATO

“Showy Boys” è un marchio registrato e tutelato giuridicamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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– TUTELA E DIRITTI –

L’autorizzazione è disciplinata dal decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, a norma dell’articolo 15 della legge n. 273 del 12 dicembre 2002 integrato con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 131 del 13 agosto 2010.

Il marchio “Showy Boys” tutela l’associazione, la sua attività, i suoi prodotti e servizi e permette di distinguersi, privilegiare e proteggere il suo nome e la sua immagine.

Il marchio “Showy Boys” assume così un valore importante, sia da un punto di vista storico, economico e commerciale, specie per chi, come la nostra associazione, punta all’identificazione del nome, del prodotto/servizio e con un suo stile che va necessariamente incluso nell’ambito del branding.

Il marchio è un segno distintivo della Showy Boys A.S.D. e serve a contraddistinguere e proteggere denominazione, prodotti e servizi dell’associazione, vietandone l’uso da parte di terzi. Ove necessario, l’associazione può intervenire a difesa del proprio marchio e denominazione.

La tutela giuridica della denominazione e del marchio attribuisce alla Showy Boys A.S.D. i seguenti diritti:

– diritto all’uso esclusivo della denominazione “Showy Boys”;
– diritto all’uso esclusivo del marchio registrato con la possibilità dell’aumento del valore commerciale del marchio;
– diritto di impedire che terzi non autorizzati utilizzino la denominazione e il marchio, anche simili ai propri, per prodotti e/o servizi identici o simili a quelli per i quali è stato registrato.

La tutela giuridica del marchio garantisce, inoltre, una protezione efficace contro la copia, l’imitazione, l’usurpazione, la contraffazione del proprio marchio e/o denominazione, con la possibilità di inviare diffide ed intraprendere azioni legali nei confronti di terzi.

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– NORMATIVA –

1. DEFINIZIONE DI MARCHIO

Il marchio è il più importante dei segni distintivi dell’impresa, di cui contraddistingue i prodotti e i servizi. Sul piano economico esso è oggi utilizzato (e tutelato) non solo come strumento per informare il pubblico della provenienza dei prodotti o servizi per cui è usato da una determinata impresa (la tradizionale funzione di «indicazione di provenienza»), ma anche come simbolo di tutte le altre componenti del «messaggio» che il pubblico ricollega, appunto attraverso il marchio, ai prodotti o ai servizi per i quali esso viene usato, comprese le informazioni e le suggestioni diffuse attraverso la pubblicità, su cui si concentra oggi il valore di mercato dei marchi più famosi (la nuova funzione di «strumento di comunicazione»).

Nel nostro ordinamento sia il marchio registrato (concesso dall’Ufficio italiano brevetti e marchi per una durata di dieci anni, ma rinnovabile senza limiti per eguali periodi), sia il marchio non registrato (tutelato sulla base della notorietà conseguita sul mercato) sono oggi inquadrati tra i diritti di proprietà industriale (artt. 1 e 2 codice della proprietà industriale: d.lgs. 10.2.2005, n. 30, modificato da ultimo dal d.lgs. 10.8.2010, n. 131, di qui in poi c.p.i.) e la loro disciplina sostanziale deriva dalla dir. n. 89/104/CEE (ora, nella versione codificata, dir. n. 2008/95/CE) e dalle prescrizioni del TRIPs Agreement.

2. LA NOZIONE DI SEGNO E LA CAPACITÀ DISTINTIVA

In quanto strumento di comunicazione, il marchio deve consistere in una realtà che i consumatori percepiscano come «segno», cioè come portatrice di un significato, venendo così idealmente a distinguerlo dal prodotto o servizio contrassegnato; questo significato deve poi essere «distintivo», ossia il segno dev’essere percepito come l’indicatore (anche) dell’esistenza di un’esclusiva sul suo uso in un certo settore.

3. L’USO DEL MARCHIO

Il marchio si configura come un’esclusiva, ossia come il diritto di usare (o far usare) il segno che ne forma oggetto per i prodotti o servizi delle tipologie per cui è stato registrato o è comunque noto, ad esclusione di ogni altro soggetto. Per ragioni essenzialmente fiscali i prodotti e i servizi sono divisi in 45 classi merceologiche e la registrazione può essere chiesta per una o più di tali classi e per tutti o alcuni dei prodotti o servizi che ne fanno parte, fermo restando che per i marchi usati i limiti dell’esclusiva dipendono essenzialmente dalla percezione del pubblico.

4. LE FUNZIONI DEL MARCHIO E IL SUO AMBITO DI PROTEZIONE

La sfera di esclusiva attribuita dal marchio è disciplinata dagli artt. 20 e 21 c.p.i. e 9 e 12 RMC ed è formalmente articolata su tre livelli, per cui costituisce contraffazione, ossia violazione dell’esclusiva sul marchio:

a) l’uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) l’uso di un segno identico o simile al marchio, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra segni; e c) l’uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio goda di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio ad essi.

La prima e la terza di queste previsioni sono state spesso interpretate come eccezioni alla «regola» ricavabile dalla seconda di esse: la protezione «normale» del marchio sarebbe cioè ancora quella contro la confondibilità (che sino alla dir. n. 89/104/CEE ne segnava il limite), salvo che per i «marchi che godono di rinomanza», tutelati ogni volta che il pubblico possa istituire un «nesso» tra il segno dell’imitatore ed il marchio imitato, da cui derivino l’indebito vantaggio o il pregiudizio cui fa riferimento la terza di queste previsioni (C. giust. CE, 23.10.2003, C-408/01, Adidas c. Fitnessworld, in Riv. dir. ind., 2004, I, 130 ss.), e ciò anche in caso di usi non confusorî su prodotti affini a quelli per cui il marchio è stato registrato (C. giust. CE, 9.1.2003, C-292/00, Davidoff). Si è però chiarito che marchi di rinomanza non sono solo quelli celeberrimi, ma tutti quelli conosciuti nel loro settore (C. giust. CE, 14.9.1999, C-375/97, General Motors, in Riv. dir. ind., 2000, II, 255 ss. e in Giur. ann. dir. ind., 1999, n. 4120), cosicché il rapporto regola-eccezione tra la tutela contro l’imitazione confusoria e quella contro l’imitazione non confusoria non è più attuale e la confondibilità va intesa piuttosto come un caso particolare di uso idoneo a determinare un approfittamento o un pregiudizio rispetto a notorietà e capacità distintiva del marchio.

L’approfittamento sussiste quando dall’uso di un segno eguale o simile derivi un agganciamento parassitario all’immagine legata al marchio imitato (cfr. Trib. Milano, 4.3.1999, in Giur. ann. dir. ind., 1999, 977 ss., in un caso di parodia; e Trib. Milano, decr. 28.10.2005 e Trib. Milano, ord. 14.11.2005, ivi, 2005,1096), come anche nel cybersquatting, ossia nell’adozione dell’altrui marchio famoso come domain name su internet, per aumentare il numero dei visitatori del sito (cfr. Trib. Napoli, ord. 81.2002, in Dir. inf., 2002, 359 ss.; Trib. Milano, 6.6.2002, in Giur. ann. dir. ind., 2002, 949 ss.), o ancora, sempre su internet, nell’uso del marchio altrui come meta tag, cioè come parola nascosta all’interno del sito (Trib. Monza, ord. 16.7.2002, in Dir. ind., 2003, 55 ss.; Trib. Napoli, 20.12.2002, in Giur. ann. dir. ind., 2003, 668 ss.), o come keyword di un motore di ricerca (C. giust. CE, 18.6.2009, C-487/07, L’Oréal, e C. giust. CE, 23.3.2010, C-236-238/08, Google). A un pregiudizio danno invece luogo l’uso del segno-copia per prodotti o servizi scadenti o comunque incompatibili con il messaggio legato al marchio imitato (cfr. ancora Trib. Milano, 4.3.1999, Trib. Milano, decr. 28.10.2005 e Trib. Milano, ord. 14.11.2005, citt.) o tale per cui «il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un’immediata associazione con i beni per i quali è stato registrato ed utilizzato» (così Trib. CE, sez. II, 25.5.2005, T-67/04).

5. LA TUTELA PENALE

Sul piano penale gli artt. 473 e 474 c.p. puniscono con la reclusione e la multa la produzione e la circolazione di prodotti recanti «marchi o segni distintivi contraffatti o alterati». Per entrambi i reati si prevedono confisca (art. 474 bis c.p.) e una circostanza aggravante ove siano «commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate» (art. 474 ter c.p.). Benché inquadrati tra i delitti contro la fede pubblica, questi reati sono plurioffensivi, in quanto bene giuridico tutelato è anche il diritto patrimoniale del titolare del segno imitato (Rossi Vannini, A., La tutela penale dei segni distintivi, in Trattato diritto penale dell’impresa, diretto da A. Di Amato, IV, Padova, 1993, 118).

Tutte queste norme presuppongono la confondibilità, che però la giurisprudenza, dopo alcuni sbandamenti (Cass. pen., 23.2.2000, in Dir. ind., 2000, 109 ss., sulla liceità del «falso grossolano», sconfessata già da Cass. pen., 14.12.2000, in Riv. pen., 2001, 16), intende in senso ampio, includendovi anche la post-sale confusion (così Cass. pen., 17.3.2004, n. 12926, in Guida dir., 2004, fasc. 27, 58).

6. FONTI NORMATIVE

Artt. 2563-2574 c.c.; artt. 100 e 102 l. 22.4.1941, n. 633; artt. 473, 474, 474 bis, 474 ter, 517 e 517 ter c.p.; d.lgs. 10.2.2005, n. 30 (c.p.i.); d.lgs. 13.8.2010, n. 131; dir. 21.12.1988 n. 89/104/CEE (ora dir. n. 2008/95/CE); reg. n. 2009/207/CE (già reg. n. 40/94/CE: RMC); TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, adottato a Marrakech nel 1994); reg. n. 2006/509/CE; reg. n. 99/1493/CE; Convenzione di Unione di Parigi.

 

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💥 LA SHOWY BOYS GALATINA C'È!

Giovedì 25 aprile a Castellana Grotte è in programma la Finale regionale Under 19 maschile di pallavolo che metterà in palio, oltre al titolo di campioni regionali di categoria, anche due pass per le Finali Nazionali U19 in programma a San Giustino, in Umbria, dal 14 al 19 maggio.

Final Four Regionale Under 19 Maschile

Semifinali ore 11.00
Matervolley – Lecce Volley (Palagrotte, Castellana Grotte)

Showy Boys Galatina – Palo Del Colle (Palestra IISS Consoli-Pinto, Castellana Grotte)

Finale 1/2 ore 17.00 (Palagrotte, Castellana Grotte)
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GLI ALLIEVI DELLA SHOWY BOYS SI PREPARANO ALLA FINAL FOUR REGIONALE UNDER 19.

➡️ www.showyboys.com
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